Bar immobiliare
Cerca Proposta
Area di riferimento


Tipologia
cerca
29 May 2023
come aprire una TABACCHERIA

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, e successive modificazioni, sul monopolio dei sali e dei tabacchi;

Vista la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, recante norme in materia Women's Wrist Watches di organizzazione dei servizi di distribuzione e Fendi Replica Bags vendita di generi di monopolio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, recante l'approvazione del regolamento di esecuzione della legge 22 dicembre 1957, n. 1293;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, recante il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative;

http://advisor.wmtransfer.com/SiteDetails.aspx?url=https://www.rephandbag.com

http://www.dotdata.ct.gov/media/mainpsa.aspx?url=https://www.rephandbag.com

http://images.google.com.ec/url?sa=t&url=https://www.rephandbag.com

https://www.google.ee/url?sa=t&url=https://www.rephandbag.com

https://cse.google.com.gh/url?sa=t&url=https://www.rephandbag.com

https://www.google.co.ma/url?sa=t&url=https://www.rephandbag.com

http://edu.glogster.com/library/proxy?url=https://www.rephandbag.com

http://fishbiz.seagrant.uaf.edu/click-thru.html?url=https://www.rephandbag.com

https://maps.google.lu/url?sa=t&url=https://www.rephandbag.com

http://extras.seattlepi.com/redirect.php?url=https://www.rephandbag.com

http://feeds.hanselman.com/~/t/0/0/scotthanselman/~myofficialnaija.com

https://maps.google.ae/url?sa=t&url=https://www.rephandbag.com

http://www.kaskus.co.id/redirect?url=https://www.rephandbag.com

http://mywords.cle.ust.hk/resources/dictionary_loading.php?link=https://www.rephandbag.com

https://maps.google.lv/url?sa=t&url=https://www.rephandbag.com

http://xat.com/web_gear/chat/linkvalidator.php?link=https://www.rephandbag.com

http://images.google.lk/url?sa=t&url=https://www.rephandbag.com

http://images.google.hr/url?sa=t&url=https://www.rephandbag.com

https://www.google.com.pk/url?sa=t&url=https://www.rephandbag.com

http://bbs.pku.edu.cn/v2/jump-to.php?url=https://www.rephandbag.com

https://cse.google.com.uy/url?sa=t&url=https://www.rephandbag.com

https://cse.google.co.cr/url?sa=t&url=https://www.rephandbag.com

https://cse.google.com.pr/url?sa=t&url=https://www.rephandbag.com

http://gleam.io/zyxKd-INoWr2EMzH?l=https://www.rephandbag.com

https://cse.google.com.do/url?sa=t&url=https://www.rephandbag.com

http://blog.sina.com.tw/url_verify.php?url=https://www.rephandbag.com

https://www.google.com/url?sa=t&url=https://www.rephandbag.com

https://www.mixcloud.com/kenzy90/

https://www.google.com/url?sa=t&url=https://www.rephandbag.com

https://maps.google.com/url?sa=t&url=https://www.rephandbag.com

https://maps.google.com/url?sa=t&url=https://www.rephandbag.com

http://plus.google.com/url?q=https://www.rephandbag.com

http://plus.google.com/url?q=https://www.rephandbag.com

http://t.me/iv?url=https://www.rephandbag.com

http://t.me/iv?url=https://www.rephandbag.com

https://cse.google.de/url?sa=t&url=https://www.rephandbag.com

https://maps.google.es/url?sa=t&url=https://www.rephandbag.com

http://m.ok.ru/dk?st.cmd=outLinkWarning&st.rfn=https://www.rephandbag.com

http://images.google.com.br/url?sa=t&url=https://www.rephandbag.com

http://legal.un.org/docs/doc_top.asp?path=../ilc/documentation/english/a_cn4_13.pd&Lang=Ef&referer=https://www.rephandbag.com

http://images.google.co.uk/url?sa=t&url=https://www.rephandbag.com

https://www.google.fr/url?sa=t&url=https://www.rephandbag.com

http://cr.naver.com/redirect-notification?u=https://www.rephandbag.com

https://maps.google.co.in/url?sa=t&url=https://www.rephandbag.com

https://maps.google.ca/url?sa=t&url=https://www.rephandbag.com

https://www.google.nl/url?sa=t&url=https://www.rephandbag.com

https://bares.blog.idnes.cz/redir.aspx?url=https://www.rephandbag.com

https://maps.google.cz/url?sa=t&url=https://www.rephandbag.com

http://ipv4.google.com/url?q=https://www.rephandbag.com

https://maps.google.com.mx/url?sa=t&url=https://www.rephandbag.com

http://sound2sense.archiveweb.mus.cam.ac.uk/?URL=https://www.rephandbag.com

http://optimize.viglink.com/page/pmv?url=https://www.rephandbag.com

http://blogs.rtve.es/libs/getfirma_footer_prod.php?blogurl=https://www.rephandbag.com

http://www.bing.com/news/apiclick.aspx?ref=FexRss&aid=&tid=9BB77FDA801248A5AD23FDBDD5922800&url=https://www.rephandbag.com

https://maps.google.pl/url?sa=t&url=https://www.rephandbag.com

https://maps.google.ru/url?sa=t&url=https://www.rephandbag.com

http://images.google.it/url?sa=t&url=https://www.rephandbag.com

http://trello.com/add-card?source=mode=popup&name=click+here&desc=https://www.rephandbag.com

https://cse.google.co.id/url?sa=t&url=https://www.rephandbag.com

https://www.google.com.tw/url?sa=t&url=https://www.rephandbag.com

https://maps.google.co.th/url?sa=t&url=https://www.rephandbag.com

http://images.google.com.ua/url?sa=t&url=https://www.rephandbag.com

https://www.google.com.au/url?sa=t&url=https://www.rephandbag.com

http://www.astro.wisc.edu/?URL=https://www.rephandbag.com

http://s5.histats.com/stats/r.php?869637&100&47794&urlr=&myofficialnaija.com

http://images.google.com/url?sa=t&url=https://www.rephandbag.com

http://m.odnoklassniki.ru/dk?st.cmd=outLinkWarning&st.rfn=https://www.rephandbag.com

https://www.google.ch/url?sa=t&url=https://www.rephandbag.com

https://maps.google.ro/url?sa=t&url=https://www.rephandbag.com

http://es.chaturbate.com/external_link/?url=https://www.rephandbag.com

https://cse.google.be/url?sa=t&url=https://www.rephandbag.com

http://images.google.gr/url?sa=t&url=https://www.rephandbag.com

http://justpaste.it/redirect/172fy/https://www.rephandbag.com

http://dgi.mos.ru/bitrix/rk.php?goto=https://www.rephandbag.com

https://www.google.cl/url?sa=t&url=https://www.rephandbag.com

https://maps.google.ie/url?sa=t&url=https://www.rephandbag.com

https://cse.google.co.kr/url?sa=t&url=https://www.rephandbag.com

https://cse.google.com.ph/url?sa=t&url=https://www.rephandbag.com

http://accounts.cancer.org/login?redirectURL=https://www.rephandbag.com&theme=RFL

http://fcaw.library.umass.edu/goto/https://www.rephandbag.com

https://cse.google.com.vn/url?sa=t&url=https://www.rephandbag.com

http://redirects.tradedoubler.com/utm/td_redirect.php?td_keep_old_utm_value=1&url=https://www.rephandbag.com

https://community.acer.com/en/home/leaving/rephandbag.com

https://cse.google.dk/url?sa=t&url=https://www.rephandbag.com

https://www.google.hu/url?sa=t&url=https://www.rephandbag.com

https://www.google.com.tr/url?sa=t&url=https://www.rephandbag.com

https://www.google.fi/url?sa=t&url=https://www.rephandbag.com

https://www.google.pt/url?sa=t&url=https://www.rephandbag.com

https://maps.google.com.co/url?sa=t&url=https://www.rephandbag.com

http://tvtropes.org/pmwiki/no_outbounds.php?o=https://www.rephandbag.com

https://www.google.com.sg/url?sa=t&url=https://www.rephandbag.com

http://branch.app.link/?$deeplink_path=article/jan/123&$fallback_url=https://www.rephandbag.com

http://logp4.xiti.com/go.click?xts=130831&s2=1&p=armee-de-terre&clic=a&type=click&url=https://www.rephandbag.com&rdt=on

http://images.google.com.my/url?sa=t&url=https://www.rephandbag.com

https://www.google.co.za/url?sa=t&url=https://www.rephandbag.com

http://images.google.bg/url?sa=t&url=https://www.rephandbag.com

http://guru.sanook.com/?URL=https://www.rephandbag.com

https://www.google.com.eg/url?sa=t&url=https://www.rephandbag.com

http://images.google.at/url?sa=t&url=https://www.rephandbag.com

https://cse.google.co.nz/url?sa=t&url=https://www.rephandbag.com

https://cse.google.com/url?sa=t&url=https://www.rephandbag.com

https://cse.google.by/url?sa=t&url=https://www.rephandbag.com

http://contacts.google.com/url?sa=t&url=https://www.rephandbag.com

https://cse.google.com.hk/url?sa=t&url=https://www.rephandbag.com

http://old.post-gazette.com/pets/redir.asp?url=https://www.rephandbag.com

http://www.etis.ford.com/externalURL.do?url=https://www.rephandbag.com

https://cse.google.com.pe/url?sa=t&url=https://www.rephandbag.com

https://maps.google.co.il/url?sa=t&url=https://www.rephandbag.com

http://translate.itsc.cuhk.edu.hk/gb/myofficialnaija.com

https://www.google.sk/url?sa=t&url=https://www.rephandbag.com

https://www.google.si/url?sa=t&url=https://www.rephandbag.com

http://jump.5ch.net/?myofficialnaija.com

http://nutritiondata.self.com/facts/recipe/1304991/2?mbid=HDFD&trackback=https://www.rephandbag.com

http://profiles.newsmax.com/sso/signup.aspx?ReturnURL=https://www.rephandbag.com

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni, recante il regolamento sull'istituzione ed il regime dei depositi fiscali e la circolazione nonché le attività di accertamento e di controllo delle imposte riguardante i tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 57, recante l'attuazione della direttiva 2010/12/UE recante modifica delle direttive 92/79/CEE, 95/80/CEE, 95/59/CE e 2008/118/CE, per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, e, in particolare, l'articolo 24, comma 42, come modificato dall'articolo 1, comma 407, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che demanda ad un regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la disciplina delle modalità di istituzione di rivendite ordinarie e speciali di generi di monopolio, nonché di rilascio e rinnovo di patentini;

Visto l'articolo 28, comma 8, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, e successive modificazioni, come ulteriormente modificato dall'articolo 8, comma 22-bis, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;

Considerato il regime regolatorio vigente per la vendita dei tabacchi lavorati e attesa l'esigenza che tale regime risulti comunque compatibile con gli interessi pubblici della tutela della concorrenza e della salute, a loro volta funzionali alla tutela degli interessi dei consumatori;

Considerata altresì la necessità di contemperare l'esigenza di garantire all'utenza una rete di vendita adeguatamente dislocata sul territorio con l'interesse pubblico della tutela della salute, consistente nel prevenire e controllare ogni ipotesi di offerta di tabacco al pubblico che non sia giustificata dall'effettiva domanda di tabacchi e che sia, invece, tendente ad incentivarla oltre la sua naturale quantificazione;

Valutato che la razionalizzazione della rete di vendita, consistente tra l'altro nell'indicazione ed applicazione di criteri volti a disciplinare l'ubicazione dei punti vendita, previene ed esclude il possibile sovradimensionamento ingiustificato della rete di vendita e, conseguentemente, costituisce strumento necessario al fine di non alterare l'offerta di tabacchi in misura non corrispondente all'entità della stessa;

Ritenuto, in particolare, che ai fini dell'efficienza della rete di vendita occorra tenere conto dell'andamento sia dei prezzi al consumo dei tabacchi lavorati sia della relativa domanda;

Considerata la necessità di stabilire i criteri e le modalità per l'istituzione dei punti vendita al pubblico di tabacchi lavorati;

Udito il parere emesso dalla Sezione per gli atti normativi del Consiglio di Stato nell'adunanza del 24 gennaio 2013;

Vista la nota prot. n. 3-1587 del 15 febbraio 2013 con la quale lo schema di regolamento è stato comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1 Vendita al pubblico di tabacchi lavorati
1. La vendita al pubblico di tabacchi lavorati è effettuata a mezzo di rivendite ovvero di patentini.

2. Le rivendite si distinguono in ordinarie e speciali.

Art. 2 Criteri per l'istituzione di rivendite ordinarie
1. L'istituzione delle rivendite ordinarie è consentita in presenza dei parametri di cui al presente articolo.

2. La distanza minima del locale adibito a nuova rivendita, rispetto a quello della rivendita più vicina già in esercizio, è pari o superiore a:

a) metri 300, nei comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti;
b) metri 250, nei comuni con popolazione da 30.001 a 100.000 abitanti; c) metri 200, nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.

3. In ogni caso, nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti non è consentita l'istituzione di una nuova rivendita qualora sia stato già raggiunto il rapporto di una rivendita ogni 1.500 abitanti, salvo che la rivendita ordinaria più vicina già in esercizio risulti distante oltre 600 metri.

4. La distanza è intesa come il percorso pedonale più breve ed è calcolata secondo le disposizioni applicative stabilite con provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. Per l'individuazione della popolazione comunale fa stato quella che risulta dai dati dell'ultimo censimento pubblicato dall'ISTAT.

5. Fermo il parametro della distanza di cui al comma 2, non è consentita l'istituzione di una nuova rivendita quando la quarta parte della somma degli aggi realizzati dalla vendita di tabacchi dalle tre rivendite più

vicine a quella da istituire ed ognuna delle quali poste a una distanza inferiore ai 600 metri rispetto alla sede proposta per l'istituzione della nuova rivendita, non è pari o superiore a:

a) euro 18.885,00 per i comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti;
b) euro 30.260,00 per i comuni con popolazione da 30.001 a 100.000 abitanti; c) euro 37.670,00 per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.

6. Ai fini dell'applicazione del parametro di cui al comma 5, qualora rispetto alla sede proposta per l'istituzione della nuova rivendita una o due delle tre rivendite più vicine siano poste a distanza superiore a 600 metri ad esse viene imputato, ai soli fini del computo di cui al comma 5, un aggio virtuale pari ai parametri di cui al comma 5, lettere a), b) e c), in ragione della dimensione demografica del comune in cui le stesse hanno sede.

7. In tutti i casi in cui la sede della rivendita da istituire disti più di 600 metri dalla tre rivendite più vicine, non trovano applicazione i parametri di cui ai commi 2 e 5, fermo restando l'obbligo dell'Ufficio competente di verificare la sussistenza dell'esigenza di servizio desumibile dalla valutazione della popolazione residente ovvero dalla presenza di uffici e strutture produttive di particolari rilevanza e frequentazione.

8. Il provvedimento di istituzione di una rivendita in via di esperimento ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, può essere revocato nell'interesse del servizio nel caso in cui la stessa non abbia raggiunto, nel terzo anno del triennio di esperimento, i parametri di cui al comma 5, tenuto conto della dimensione demografica del comune in cui la stessa ha sede. Le rivendite in esperimento non possono formare oggetto di cambio di titolarità, salvo il caso di assegnazione al coadiutore nell'ipotesi di premorienza del titolare.

9. Gli importi di cui al comma 5 sono adeguati, in sede di prima applicazione, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e successivamente ogni due anni, con provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in misura pari alla media aritmetica dell'indice ISTAT dei prezzi medi al consumo e dell'incremento del prezzo medio ponderato dei prezzi al consumo dei tabacchi lavorati, intervenuti nel biennio precedente.

Art. 3 Istituzione delle rivendite ordinarie

1. Ai sensi dell'articolo 21 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, le rivendite ordinarie sono istituite con provvedimento dei competenti Uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei tempi e nei luoghi individuati in funzione dell'interesse del servizio, tenendo particolarmente conto delle zone caratterizzate da nuovi sviluppi abitativi, commerciali ovvero della particolare rilevanza assunta dai nodi stradali e dai centri di aggregazione urbana tali da rendere palesi carenze dell'offerta in funzione della domanda, nonché delle istanze di trasferimento pervenute agli Uffici.

2. Ai fini del comma 1, gli Uffici competenti adottano per ogni anno solare due piani semestrali per l'istituzione delle rivendite ordinarie, avendo riguardo, alla luce dei punti di vendita già esistenti nonché delle istanze di trasferimento nel frattempo pervenute, della necessità che la rete di vendita dei tabacchi lavorati risulti:

a) adeguata ad un effettivo e concreto rapporto tra domanda e offerta;

b) organizzata in modo tale da garantire l'efficienza e l'efficacia dei controlli da parte dell'amministrazione, a tutela dei minori, dell'ordine e della sicurezza pubblica, della salute pubblica, nonché del gettito.

3. In occasione della predisposizione di ciascun piano sono valutate le domande di trasferimento nonché le proposte di istituzione di nuove rivendite pervenute all'Amministrazione durante il semestre immediatamente

precedente. Le proposte per l'istituzione di nuove rivendite non determinano diritti nei riguardi di coloro che le formulano né obblighi a carico dell'Amministrazione.

4. L'Ufficio competente formula, entro il 31 marzo ed il 30 settembre, lo schema di piano per l'istituzione delle rivendite ordinarie avendo cura di inserirvi esclusivamente le proposte di istituzione di nuove rivendite per le quali sussista una esigenza di servizio, nel rispetto dei parametri di cui all'articolo 2 e alla luce di ogni altro elemento istruttorio utile.

5. In relazione a ciascuno schema di piano semestrale, entro il 30 aprile ed il 31 ottobre, l'Ufficio competente, ai fini dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e per consentire l'esercizio della facoltà di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), della medesima legge, rende pubblico lo schema di piano in apposita sezione del sito istituzionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. L'esercizio della facoltà di cui al predetto articolo 10, comma 1, lettera b), è effettuato entro venti giorni liberi dalla data in cui lo schema di piano è reso pubblico, trascorsi i quali l'Ufficio competente definisce il piano anche in assenza di partecipazione, salva la facoltà di tenere motivatamente conto di quella esercitata in ritardo.

6. L'Ufficio competente, definito lo schema di piano alla luce di tutti gli elementi istruttori acquisiti, comunica l'avvio del procedimento di istituzione delle nuove rivendite ai titolari delle tre rivendite più vicine situate a distanza inferiore a 600 metri dalla sede di quella di nuova istituzione, assegnando loro quindici giorni per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, alla luce di tutti gli elementi istruttori acquisiti, l'Ufficio competente approva il piano definitivo di istituzione delle nuove rivendite e, per ciascuna zona individuata come idonea per tale istituzione, pubblica l'avviso per l'assegnazione ai sensi dell'articolo 21 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, nonché degli articoli 50 e 51 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074.

Art. 4 Criteri per l'istituzione di rivendite speciali
1. Le rivendite speciali possono essere istituite per soddisfare le concrete e particolari esigenze di cui

all'articolo 22 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, da valutare in ragione:

a) dell'ubicazione degli altri punti vendita già esistenti nella medesima zona di riferimento;

b) della possibile sovrapposizione della rivendita da istituire rispetto agli altri punti vendita già esistenti nella medesima zona di riferimento;

c) del significativo pregiudizio economico che dalla nuova rivendita deriverebbe per quelle già esistenti nella medesima zona di riferimento.

2. Le rivendite speciali possono essere istituite nei seguenti luoghi, previsti dall'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, purché abbiano esclusivo accesso dalla struttura ospitante e non siano dotate di ingressi diretti ed autonomi sulla pubblica via:

a) stazioni ferroviarie;
b) stazioni automobilistiche e tranviarie;
c) stazioni marittime;
d) aeroporti;
e) caserme;
f) case di pena;
g) altri luoghi, diversi da quelli di cui alle lettere da a) a f), nonché da quelli di cui all'articolo 6, nel

rispetto dei parametri di cui all'articolo 2, sempre che l'ufficio competente dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli riscontri un'esigenza di servizio alla quale non può sopperirsi mediante rivendita ordinaria o patentino, ivi inclusi, in particolare:

1) sale Bingo;
2) bar di strutture alberghiere di significativa dimensione ed importanza;

3) strutture pubbliche ovvero private alle quali sia possibile accedere soltanto previa esibizione di tessere o biglietti di ingresso;

4) stazioni metropolitane;

5) ipermercati, intesi quali strutture facenti capo ad unico soggetto, anche organizzate in più locali o reparti in relazione alle diverse tipologie merceologiche, qualora siano presenti esercizi autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande;

6) centri commerciali, qualora dall'istruttoria esperita non risulti concretamente possibile l'istituzione di una rivendita ordinaria e sempreché sussistano le particolari esigenze di equilibrare il rapporto fra domanda e offerta, in relazione al numero degli esercizi attivi e funzionanti e al consistente afflusso del pubblico presso il centro commerciale.

3. Le rivendite speciali di cui al presente articolo non possono esporre l'insegna regolamentare o la scritta tabacchi all'esterno della struttura che le ospita.

4. Le rivendite speciali a carattere stagionale, indipendentemente dal periodo di apertura, che può essere stabilito caso per caso, non possono operare per più di otto mesi all'anno.

Art. 5 Istituzione di rivendite speciali

1. Le domande per l'istituzione di rivendite speciali sono presentate all'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli territorialmente competente corredate da una perizia giurata sottoscritta da un professionista iscritto all'albo dei geometri, degli architetti e degli ingegneri, nonché da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni.

2. La perizia giurata contiene:

a) una rappresentazione della zona di riferimento in scala 1/100, su foglio formato A3;

b) l'indicazione della sede proposta e delle tre rivendite a questa più vicine, nonché degli eventuali patentini aggregati a tali rivendite come risultanti da certificazione rilasciata dal competente ufficio, con le relative distanze calcolate secondo il percorso pedonale più breve.

3. La dichiarazione sostitutiva di atto notorio indica:

a) la natura dell'attività commerciale ovvero di servizio prestata;

b) la sussistenza di eventuali pendenze fiscali e/o di morosità verso l'Erario o verso l'Agente della riscossione definitivamente accertate o risultanti da sentenze non impugnabili;

c) per gli ipermercati, la presenza di esercizi autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande; d) per i centri commerciali, il numero degli esercizi attivi ed operanti.

4. Per le domande pervenute prive della documentazione di cui ai commi 2 e 3 gli Uffici competenti invitano il richiedente a provvedere alla loro integrazione nel termine di trenta giorni.

5. L'Ufficio competente, in caso di valutazione positiva della domanda e della relativa documentazione pervenuta, effettua la comunicazione di avvio del procedimento al soggetto che ha presentato la domanda, nonché, ai sensi dell'articolo 7 e seguenti della legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e a quelli che per legge debbono intervenirvi; fornisce altresì notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei cui riguardi dal provvedimento finale possa derivare un pregiudizio.

best replica watches

6. Trascorso il termine di cui al comma 4:

a) le domande prive della documentazione di cui al comma 1 o con documentazione incompleta o non integrata ai sensi del comma 4, sono dichiarate inammissibili;

b) le domande complete della documentazione di cui al comma 1 sono istruite dagli Uffici territorialmente competenti per l'adozione del provvedimento finale.

7. Le domande che, all'esito dell'istruttoria, risultano prive di uno dei documenti previsti dal presente articolo ovvero i cui documenti risultano non rispondenti al vero, anche relativamente ad uno solo dei dati di cui al presente articolo, sono respinte.

8. Il provvedimento finale è comunicato, oltre che al suo destinatario, a tutti i soggetti che hanno partecipato al relativo procedimento. 

www.addwatch.org

www.cryo-watch.com

 
 
Bar Immobiliare cell. ufficio 348 5414277
P.IVA: 02659461202